1. Introduzione
Con il presente regolamento la Fondazione adotta modalità operative in materia di donazioni, che permettano altresì di perseguire le finalità statutarie secondo principi di imparzialità, trasparenza, tracciabilità, liceità, sostenibilità, nell’interesse della Fondazione stessa e dei terzi soggetti interessati nella loro qualità di donanti.
2. Scopo e campo di applicazione
Il presente Regolamento si applica alle donazioni di denaro, di beni e di servizi che abbiano carattere di transazioni non sinallagmatiche a favore di Fondazione e che si caratterizzano per l’intento liberale, anche se connotate dal vincolo di destinazione o condizione.
Il presente regolamento, per la materia, si applica a tutte le Strutture della Fondazione.
3. Oggetto
Il presente regolamento, ferme le disposizioni normative vigenti in materia, disciplina il procedimento di accettazione delle donazioni e liberalità (nel seguito definite per brevità “donazioni”) a beneficio della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (di seguito anche semplicemente “Fondazione”), aventi ad oggetto:
- somme di denaro, con o senza vincolo di destinazione e/o condizione;
- beni mobili ed immobili, con o senza vincolo di destinazione e/o condizione, ivi compresa la fornitura gratuita di beni o servizi.
Le somme di denaro o beni mobili e immobili donati da persone giuridiche rientrano nella fattispecie oggetto del presente regolamento solo se specificatamente formalizzate quali donazioni, in atti emessi dai rispettivi organi di governo (es. delibere di CdA) o nelle comunicazioni effettuate dal Legale Rappresentante nell’ambito delle deleghe conferite.
4. Principi generali
La Fondazione può accettare donazioni soltanto a seguito di una valutazione multidisciplinare relativa all’esame:
- della finalità della donazione;
- dei requisiti oggettivi e soggettivi del donante;
- della attuabilità della condizione e/o del vincolo in caso di donazione modale;
- della coerenza della donazione con l’interesse e i fini istituzionali dell’ente;
- degli eventuali oneri presenti e futuri connessi all’accettazione della donazione o all’utilizzo del bene donato;
- dell’assenza di incompatibilità nonché di conflitti in generale tra l’ente e il donante e/o soggetti direttamente o indirettamente collegati al donante.
5. Responsabilità
l Servizio Legale ha la responsabilità dell’aggiornamento del regolamento al variare della normativa, delle condizioni organizzative e di contesto.
Il controllo del recepimento della procedura dettata dal regolamento e della sua corretta applicazione è responsabilità del Servizio Fundraising e dei singoli Direttori Centrali e di Area.
6. Documenti di riferimento
- Codice Civile
- Statuto della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS
- Regolamento Generale di Organizzazione
- Modello organizzativo della Fondazione
- Codice Etico e Comportamentale
7. Definizioni
Donazione: contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.).
Donante: soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, purché in possesso dei requisiti di legge, che intende beneficiare Fondazione per spirito di liberalità.
Donatario: la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, soggetto che riceve la donazione.
La donazione è caratterizzata da due elementi essenziali: lo spirito di liberalità (animus donandi) di colui che dona e l’arricchimento di colui che riceve la donazione, cui corrisponde l’impoverimento del donante.
Donazione di modico valore: donazione che, ai sensi art. 783 c.c., se ha per oggetto beni mobili è valida senza necessità di una formalizzazione mediante atto pubblico, purché vi sia stata la “tradizione” (consegna della cosa nelle mani del donatario) del bene stesso. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante. (art. 783 c.c.).
Donazione per atto pubblico: donazione effettuata mediante predisposizione di documento notarile che fa prova legale di fatti o atti giuridici in quanto redatto con le prescritte formalità.
Donazione vincolata: donazione con specifica destinazione a beneficio di una determinata struttura o finalizzata all’acquisto di un determinato bene/servizio o destinata alla realizzazione di un determinato progetto.
8. Struttura coordinatrice
Il Servizio Fundraising di regola promuove, sensibilizza e raccoglie possibili volontà di donazioni da parte di enti, persone giuridiche, persone fisiche dandone comunicazione al Presidente, al Direttore Generale e al Direttore Amministrativo.
Il Servizio Fundraising è deputato a svolgere le operazioni utili al coordinamento dell’istruttoria e all’acquisizione di pareri e valutazioni necessari al completamento del procedimento di accettazione della donazione.
I pareri saranno richiesti formalmente dal suddetto Servizio alle strutture legali/tecniche/sanitarie/amministrative, comprese quelle individuate quali potenziali destinatarie della donazione, competenti in base alla tipologia di donazione.
9. Proposta di donazione, istruttoria e accettazione
Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, le proposte di donazione sono formalizzate con lettera di intenti del donante inviata presso la sede legale della Fondazione, secondo i modelli che si allegano al presente regolamento sub lett. A), B) e C).
La Fondazione, tramite i competenti servizi, provvede:
- a verificare che la proposta di donazione sia completa di tutte le necessarie informazioni, a seconda dell’oggetto della donazione, invitando eventualmente il proponente a integrare la lettera d’intenti;
- a verificare, per quanto possibile tramite le informazioni in possesso, che non vi sia una lesione della quota legittima dell’eredità di eventuali legittimari;
- all’adozione degli atti formali necessari (eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione per donazione non di modico valore, di beni immobili o condizionate) per formalizzare l’accettazione, in conformità alle disposizioni normative vigenti e statutarie;
- a comunicare al Consiglio di Amministrazione con periodicità semestrale il totale delle donazioni di modico valore pervenute.
Nel caso in cui Fondazione ricevesse una donazione non di modico valore (articolo 10) senza che la stessa sia preceduta dall’istruttoria sopra descritta, il Servizio Fundraising, con il supporto dei servizi amministrativi e legali, provvederà a contattare il donante per le opportune verifiche e adempimenti richiesti dalla normativa (in primis la formalizzazione tramite atto pubblico).
Fondazione si riserva la possibilità di respingere la donazione in relazione a quanto stabilito dal presente regolamento e in relazione ad altri motivi di opportunità anche legati a condizioni di contingenza oggettiva e soggettiva, con particolare riferimento alle donazioni anonime.
10. Donazione di modico valore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 783 codice civile, “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione”.
Vanno considerate di modico valore le donazioni che hanno ad oggetto un bene di valore oggettivamente modesto e che abbiano una scarsa incidenza sulle condizioni economiche del donante.
Ai fini del presente regolamento, si definiscono “di modico valore” le donazioni:
- di valore non superiore ai 15.000,00 € nel caso in cui il donante sia una persona fisica e la Fondazione non disponga di informazioni che possano far ritenere, nel caso specifico, che la donazione non sia di modico valore, in considerazione del patrimonio del donante;
- di valore non superiore ai 50.000,00 € nel caso in cui il donante sia una persona giuridica e la Fondazione non disponga di informazioni sul patrimonio del donante;
- qualora il donante espressamente dichiari che la donazione sia di “modico valore” in rapporto alle proprie condizioni economiche, patrimoniali e finanziarie.
Le donazioni di modico valore non necessitano dell’istruttoria prevista all’articolo 9 e si perfezionano con la comunicazione scritta di ricevuta da parte della Fondazione in persona del suo Legale Rappresentante, di un suo delegato o del Servizio Fundraising.
Le donazioni in denaro, anche di modico valore, devono inderogabilmente essere eseguite mediante mezzi di pagamento tracciabili.
È comunque facoltà del donante richiedere che la donazione, anche d’importo inferiore a € 15.000,00 per persone fisiche e inferiore ad € 50.000,00 per persone giuridiche avvenga con atto pubblico.
11. Donazioni/erogazioni liberali di denaro, non vincolate o condizionate
Qualora la donazione o l’erogazione liberale non fossero accompagnate da una precisa indicazione da parte del donante circa la destinazione della stessa, o eventuali oneri connessi, la Fondazione procederà al suo impiego secondo le finalità statutarie.
12. Donazione di apparecchiature elettromedicali
Qualora l’oggetto della donazione comprenda una o più apparecchiature medicali tutta la documentazione relativa a disposizione del donante sarà trasmessa insieme alla dichiarazione al Servizio Ingegneria Clinica che rilascerà un parere relativamente alla conformità alle normative esistenti e agli oneri economici e gestionali per la gestione delle stesse conseguenti all’accettazione.
13. Donazione di beni immobili
Fermo quanto previsto dall’art. 9, qualora l’oggetto della donazione sia costituito da un bene immobile, l’accettazione della stessa dovrà avvenire con atto pubblico ex. art. 782 c.c., avuto riguardo anche ad eventuali diritti di terzi.
L’immobile acquisito in donazione dovrà essere registrato nell’inventario della Fondazione.
14. Aspetti fiscali delle donazioni a favore della fondazione
Le donazioni di denaro, di beni e di servizi a favore di Fondazione si considerano:
- non rilevanti, ai fini delle imposte sui redditi (perché non classificabili in una delle categorie di reddito ex art. 6 del T.U.I.R.);
- esenti, ai fini IVA, a norma dell’art. 10, c.1, n. 12 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, in relazione al documento emesso dal donatore che ne dispone il trasferimento avente rilevanza IVA;
- non soggette ad imposta, ai fini dell’imposta di successione e donazione, a norma dell’art. 3, c. 1, del d.lgs. n. 346 del 31.10.1990, (c.d. T.U.S.); se di modico valore, vanno considerate escluse dall’imposta, per effetto del rinvio all’art. 783 del c.c., contenuto nell’ art. 1, c. 4, del T.U.S.;
- non rilevanti, ai fini dell’imposta di registro, a norma dell’art. 25 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, (c.d. T.U.R.) e soggette a registrazione gratuita ai sensi dell’art. 55, comma 2 del D.lgs. 346/1990;
- esenti, ai fini dell’imposta di bollo, a norma dell’art. 27-bis della Tabella, allegato B, al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, (introdotto dall’art. 17 del d.lgs. n. 460 del 04.12.1997) e art. 82, comma 5 del D.lgs. 117/2017;
- non rilevanti ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, a norma dell’art. 82, c. 2, del d.lgs. n. 117 del 2017, (c.d. CTS), applicabile alle ONLUS a decorrere dal 1° gennaio 2018 (Agenzia delle entrate, risposta ad interpello n. 252 del 16.07.2019).
Le condizioni sopra indicate sono subordinate all’applicabilità delle norme richiamate ed alle disposizioni che ne prevedessero la modifica, la sostituzione o la soppressione.
Gli adempimenti antiriciclaggio ricadono sul notaio e/o sugli istituti di credito, (non su Fondazione).
15. Disciplina contabile e trasparenza
Le donazioni ricevute dovranno essere oggetto:
- di contabilizzazione e rappresentazione in bilancio in conformità alle indicazioni stabilite dal principio contabile Oic n. 35;
- di pubblicazione nel sito istituzionale e nei documenti di reportistica relativa ai fini della trasparenza nel rispetto delle disposizioni vigenti tempo per tempo;
- di trasmissione e comunicazione all’Agenzia delle entrate al ricorrere delle relative condizioni e limiti oggettivi e soggettivi.
16. Limiti e conflitto di interesse
In conformità a quanto stabilito nei principi generali indicati nell’art. 4, non potranno essere accettate donazioni effettuate da soggetti in conflitto di interessi, o incompatibili con lo e le finalità che persegue Fondazione.
Pertanto, la Fondazione si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, l’accettazione di donazioni nei casi in cui la stessa:
- vada contro l’etica o possa creare una lesione dell’immagine di Fondazione;
- possa determinare violazione del Codice Etico e Comportamentale;
- implichi dei costi correlati che facciano venire meno la convenienza economica in rapporto agli obiettivi istituzionali e d’interesse generale perseguiti.
17. Normativa di rinvio
Per quanto non esplicitamente previsto nelle disposizioni del regolamento, che precedono, si fa rinvio alle leggi e normative vigenti in materia di donazioni alle ONLUS e agli Enti del Terzo Settore, applicabili.